In esecuzione di quanto previsto dal Regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, art. 4 è indetto Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Possono essere ammessi a sostenere gli esami, i candidati che abbiano tutti i requisiti di seguito riportati:
- avere la cittadinanza italiana o essere in altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente ed essere comunque stabiliti in Italia
- avere raggiunto la maggiore età
- non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis, del Codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Per i delitti sopra elencati, si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedure penale.
- non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal Decreto legislativo 06/09/2011, n. 159
- non essere interdetti o inabilitati, ovvero non avere in corso, nei propri confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento
- essere in possesso di diploma di istituto secondario di secondo grado (quinquennale o quadriennale) o titolo di studio equipollente
oppure
- essere in possesso dell’attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione di ai sensi della Legge 08/08/1991, n. 264, art.10, com. 5, secondo le disposizioni definite dalla Deliberazione della Giunta regionale (Regione Emilia Romagna) 18-04-2001, n. 542 ed essere in una delle condizioni previste dall'art. 5, com. 2 lett. a), b) e c) del Regolamento:
- soggetto subentrante nell’attività, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell’impresa individuale che era in possesso dell’attestato di idoneità professionale
- socio o amministratore, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell’amministratore che era in possesso dell’attestato di idoneità professionale
- soggetto che ha esercitato effettivamente l’attività di consulenza automobilistica da meno di tre anni anteriormente al 05/09/1991
oppure
- essere stati titolari di una licenza di PS ed avere esercitato effettivamente l’attività di consulenza automobilistica da più di tre anni alla data del 05/09/1991 (Regolamento, art. 5, com. 3).