Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie.
Per il trasporto in conto proprio è necessaria una licenza quando la massa complessiva del veicolo (peso totale a pieno carico) supera le 6 tonnellate come stabilito dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 83 (codice della strada). La licenza viene rilasciata dalla Provincia e deve essere allegata al libretto di circolazione del veicolo.
Possono presentare istanza per l'ottenimento della licenza:
- persone fisiche
- persone giuridiche
- enti privati
- enti pubblici
Approfondimenti
- Il trasporto deve avvenire con mezzi di proprietà o in usufrutto, leasing o con patto di riservato dominio
- Il trasporto non può costituire attività economicamente prevalente rispetto all'attività principale
- Le merci devono appartenere al titolare della licenza o dallo stesso prodotte o vendute o prese in comodato, prese in locazione o elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere
- Le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche devono avere stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa
- L'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi non deve avere una portata utile complessiva superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa
- I costi dell'attività di trasporto non possono costituire la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa