Chi deve pagare una sanzione relativa al Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e si trova in difficoltà economica può chiedere all'ente che ha emesso la sanzione di rateizzarne il pagamento ai sensi del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, art. 202-bis.
La sanzione da pagare:
- deve essere di tipo pecuniario e deve essere ammesso il pagamento in misura ridotta
- può riferirsi a una o più violazioni accertate nello stesso momento con un solo verbale
- deve avere un importo superiore a 200,00 €.
In base alle condizioni economiche e all'entità della somma da pagare, il pagamento può essere ripartito:
- fino a un massimo di dodici rate, se l'importo dovuto non supera 2.000,00 €
- fino a un massimo di ventiquattro rate, se l’importo dovuto non supera 5.000,00 €
- fino a un massimo di sessanta rate, se l’importo dovuto supera 5.000,00 €.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100,00 €.
Quando si chiede una rateizzazione della sanzione, si rinuncia automaticamente alla facoltà di ricorre al prefetto e al giudice di pace.
Rateizzare l'importo prevede l'applicazione di interessi calcolati come dal Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602, a cui si aggiungono le eventuali spese per la notifica del piano di rientro.
Il soggetto può avvalersi della facoltà di rateizzazione del pagamento se si trova in condizioni economiche disagiate, con reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad 10.628,16 €.
Se il soggetto convive con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi di ciascun componente della famiglia e i limiti di reddito sono elevati di 1.032,91 € per ognuno dei conviventi.